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PARTE PRIMA – Norme Generali

Premessa

  1. Il presente regolamento interno viene approvato dall’assemblea della cooperativa in data 22 aprile 2011 ai sensi dell’art.6, legge 142 del 3/4/2001.
  2. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato in data 5 novembre 2007.
  3. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’articolo 1.
  4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

art. 1 - Tipologia di soci

  1. I soci della cooperativa sono lavoratori autonomi in possesso di partita iva e classificazione compatibile da quanto descritto nell'oggetto sociale, salvo quanto previsto al comma 2:
    • a)concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione di impresa;
    • b)partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
    • c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
    • d)mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
  2. E' permesso l'ingresso in cooperativa ad un soggetto non avente partita iva in qualità di socio appartenente alla categoria speciale, così come previsto dallo statuto, art.6.
  3. Nel settore delle attività inerenti l'Oggetto sociale non vi sono differenze sostanziali tra l'attività svolta dai liberi professionisti rispetto ai piccoli imprenditori che svolgono la propria attività senza collaboratori. Entrambi svolgono una attività professionale compatibile e non in concorrenza con la cooperativa, purché sia svolta singolarmente ed in assenza di autonoma organizzazione.

art. 2 - Partecipazione

  1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato.
  2. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni sociali tra i soci.
  3. Ogni socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E’ fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.
  4. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo
  5. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dall'organo amministrativo. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all’esterno ed a terzi.
  6. Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare l'organo amministrativo di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.
  7. I soci sono chiamati a partecipare ai corsi formativi che la società organizza e predispone per essi e debbono impegnarsi per ottenere i migliori risultati.
  8. I soci cooperatori ordinari che svolgono per la prima volta incarichi amministrativi per la cooperativa, sono chiamati a partecipare ai corsi di formazione indetti dalla Federazione Trentina della Cooperazione dedicati agli amministratori.

art. 3 - Quota annuale di partecipazione

  1. L'assemblea potrà decidere, in fase di approvazione del bilancio annuale, ovvero con modalità proposte dall'organo amministrativo ed approvate dall'assemblea, il versamento di una quota annuale di partecipazione che andrà versata entro 30gg. dalla delibera.

art. 4 - Tipologia contrattuale

  1. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
    • a)autonomo;
    • b)professionale;
    • c)prestazione d'opera intellettuale.
  2. É inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

art. 5 - Modalità di individuazione del contratto

  1. L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:
    • a)del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
    • b)del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
    • c)del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, etc.;
    • d)delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
    • e)del tipo di rapporto disponibile nella cooperativa.

art. 6 - Distribuzione del lavoro

  1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa ridistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
  2. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro, nonché utilizzando uno strumento di valutazione derivato dalla attribuzione e disponibilità data dal socio in relazione a lavori precedentemente proposti.
  3. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questi derivi nessun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro.
    Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere.

art. 7 - Normativa applicabile ai soci

  1. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili ad ogni tipologia di contratto, in specifico:
    • a) Per i soci di cui all’art. 6, lettera c, della legge 142/2001, si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del codice civile e nell’art. 409, n. 4 del codice di procedura civile e le conseguenti disposizioni di natura fiscale e previdenziale e le norme previste da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.
    • b) Per i soci liberi professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri si applicano inoltre le norme di cui la Legge 24 giugno 1923 n. 1395 - tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 - regolamento per le professioni di ingegnere e architetto; Legge 4 marzo 1958 n. 179 - istituzione e ordinamento della cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti.
    • c) Per i soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (collaborazione non occasionale) di cui all'art. 47 comma 1, lett. c) bis del DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni:
      • ai fini fiscali l’articolo 48 bis, comma 1 del DPR 917/86;
      • ai fini previdenziali e assistenziali, l’articolo 2, comma 26 della Legge 335/1995 e successive modifiche;
      • ai fini dell'assicurazione INAIL, l’articolo 5 del D.Lgs 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
    • c)Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di rapporto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
  2. I soci possono prestare la loro attività professionale, singolarmente, anche presso altri committenti anche senza autorizzazione da parte dall'organo amministrativo della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa, né si ponga in diretta concorrenza con la stessa.
  3. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, che non rientrino nell'attività professionale individuale, se non espressamente autorizzato dall'organo amministrativo.

art. 8 - Trattamento economico dei soci

  1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e alla qualità del lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
  2. L’assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alla qualità e quantità di lavoro prestato dai soci.

art. 9 - Corresponsione delle remunerazioni

  1. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alla disponibilità finanziaria della cooperativa.
  2. Se per i fatti contingenti, dimostrabili, non dipendenti dalla volontà della cooperativa ed ad essa non direttamente imputabili (p.e. ritardato pagamento ingiustificato della commessa relativa da parte del committente), non fosse possibile pagare la remunerazione al socio alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci.
  3. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio

art. 10 - Anticipi e ristorni

  1. In qualsiasi momento l'organo amministrativo potrà proporre la sottoscrizione di un prestito da parte dei soci per la copertura delle spese ordinarie previste dal bilancio previsionale, detto prestito sarà remunerato secondo le norme descritte nella quarta parte, sez.A.
  2. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l’erogazione dei ristorni, in misura non superiore all’importo massimo consentito dalle norme di legge per i trattamenti economici complessivi di cui all'art.4.
  3. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi sostenuti dalla cooperativa per la loro formazione professionale o per l'inserimento nella società cooperativa. Il costo sostenuto dalla cooperativa verrà detratto dall'importo erogabile a titolo di ristorno in misura forfetaria: fatto 100 l'importo erogabile al socio ordinario, al socio in prova verrà erogato il ristorno in misura ridotta, per un importo erogato pari al 30%.
  4. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, così come previsto dall'art.17 dello statuto mediante:
  • a) integrazione dei compensi;
  • b) aumento gratuito del capitale sociale.

art. 11 - Situazione di crisi aziendale

  1. Qualora si verifichi una crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti, impossibilità di garantire ai soci la remunerazione minima o altri motivi di analoga gravità, l'organo amministrativo informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
  2. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art.10 e non potranno essere distribuiti gli eventuali utili.
  3. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.
  4. Ai fini di cui al presente articolo, l'organo amministrativo potrà comunque tenere presente situazioni comprovate di grave difficoltà economica del socio.

PARTE SECONDA - Norme specifiche esecuzione dei lavori

art. 12 - Organizzazione del lavoro

  1. I soci sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all’art.7 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro.
  2. L’attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
  3. Il socio è tenuto ad organizzare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
  4. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di contro deduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).
    • a) Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, l'organo amministrativo, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa di necessari chiarimenti
    • b) In ogni caso l’interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.
  5. Il socio deve garantire che nello svolgimento delle attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
  6. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l’esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte, se non espressamente previsto dal contratto.
  7. Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro. Se le motivazioni non dipendessero da gravi e comprovati motivi, si potranno addebitare al socio le eventuali penali previste dal contratto e/o essere motivo di esclusione.
  8. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla cooperativa l'impossibilità di rispettare per qualsivoglia motivo il contratto stipulato.

art. 13 - Organigramma aziendale

  1. 1. Al fine di organizzare le attività dell'oggetto sociale come indicato all'art.4 dello statuto, la cooperativa adotta un organigramma utile per la gestione di commesse, per la gestione di servizi, per l'assistenza sistemistica, per la gestione di progetti di sviluppo e per la formazione.
    • a) A tal fine viene previsto un referente responsabile per ciascun cliente, che si occupa di gestire i rapporti esterni tra cliente e direzione, e di collaborare con l'organo amministrativo per regolarne i rapporti contrattuali ed amministrativi.
    • b) Per ogni cliente nuovo della cooperativa sarà nominato responsabile nei confronti di detto cliente il socio che ne avrà curato l'ingresso tra i clienti della cooperativa.
    • c) Per ciascuna commessa e/o servizio erogato, sarà nominato un responsabile tecnico che si occupa della organizzazione delle risorse e della esecuzione del contratto, coordinandosi con il referente responsabile del cliente e la direzione, sin dalla fase di preventivazione.
    • d) Per ciascun contratto, i soci coinvolti nelle varie fasi di esecuzione, secondo le proprie competenze, saranno coordinati dal responsabile tecnico di commessa.
  2. 2. I ruoli sopra menzionati non necessariamente dovranno essere ricoperti da persone diverse.

art. 14 - Durata della prestazione

  1. I soci dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in accordo con le strutture della cooperativa.

art. 15 - Infortunio

  1. I soci sono tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno del luogo di lavoro anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell’INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

art. 16 - Risoluzione del contratto

  1. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita dal contratto individuale e, senza preavviso, in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale.

art. 17 - Controversie

  1. Il contratto individuale di lavoro sarà regolamentato dalla legge e dalla giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall’applicazione del contratto.

PARTE TERZA - Norme di sicurezza

art. 18 - Norme di sicurezza nei luoghi destinati all'attività sociale

  1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per il corretto utilizzo dei locali e degli accessori a disposizione per l'attività sociale.

art. 19 - Norme di sicurezza nei luoghi di lavoro

  1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
  2. Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
  3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

PARTE QUARTA - Norme e regolamentazioni varie

art. 20 - Prestiti dei soci

  1. La remunerazione dei nuovi prestiti richiesti ai soci avverrà secondo le modalità decise dall'assemblea dei soci.
  2. L'organo amministrativo potrà decidere in qualsiasi momento la restituzione anticipata dei prestiti contratti con i soci.

art. 21 - Tariffe e ripartizioni concordate tra i soci

  1. Per ciascuna commessa il compenso incassato dalla cooperativa al netto delle spese direttamente imputabili verrà ripartito come segue:
    • a) una quota pari al 30% alla cooperativa, quale anticipo copertura costi d'esercizio
    • b) una quota pari al 70% quale quota remunerazione minima assicurata al socio la remunerazione spettante ai soci verrà ripartita tra i soci partecipanti alla commessa secondo quanto stabilito dai singoli contratti, nel rispetto dell'art.7.
  2. Le percentuali attribuite ad ogni voce saranno decise dall'assemblea e sottoposte a revisione dell'organo amministrativo.

art. 22 - Strumenti di interscambio informazioni

  1. Ogni socio disporrà di un accesso personale ad una piattaforma di interscambio informazioni, nonché di un indirizzo email personale.
    • a) L'accesso a tale strumento collaborativo avverrà secondo le modalità previste dalla legge 196/03 e successive modificazioni.
  2. Tutte le comunicazioni inerenti la vita sociale dovranno avvenire utilizzando obbligatoriamente la piattaforma informativa, mediante la quale ogni socio sarà aggiornato e tenuto a conoscenza della vita sociale, avrà accesso alla casella di posta elettronica, alla piattaforma documentale, al calendario delle attività ed al cronoprogramma dei progetti pertinenti agli incarichi assegnati.

art. 23 - Modalità di convocazione assemblea

  1. La convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire, in aggiunta alle modalità previste dalla legge, utilizzando gli strumenti collaborativi raggiungibili tramite internet e la piattaforma di interscambio informazioni, permettendo questa di notificare l'avvenuta pubblicazione dei messaggi.
  2. Il socio è obbligato a consultare periodicamente il calendario così come previsto all'art.21 comma 3 dello statuto.

PARTE QUINTA – Soci speciali

art.24 - Categorie speciali di soci

  1. I soci cooperatori speciali sono coloro che devono intraprendere o completare un percorso formativo professionale che li renda idonei a lavorare nella cooperativa o che necessitano, comunque, di un adeguato periodo di inserimento nella società cooperativa.

art.25 - Ammissione nella categoria speciale

  1. Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
    • alla loro formazione professionale;
    • al loro inserimento nella società cooperativa.
  2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
  3. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Sono soci che per lo più hanno già maturato la capacità professionale richiesta dal rapporto di lavoro sottostante ma che necessitano di un periodo di tempo per acquisire maggiore consapevolezza e condivisione degli obiettivi e principi di fondo della cooperativa per partecipare in maniera corresponsabile alla gestione e alle regole democratiche proprie della cooperativa.

art.26 - Percentuale di ammissione

  1. I soci ammessi nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori (ordinari più speciali).

art.27 - Quota sociale

  1. Il socio ammesso nella categoria speciale è tenuto a versare la quota sociale, in misura comunque non superiore al 70% per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

art.28 - Tempo di permanenza nella categoria socio speciale

  1. Il tempo di permanenza nella categoria del socio speciale, così come previsto dalla legge, non potrà essere superiore a cinque anni.
  2. La durata del periodo di formazione professionale o di inserimento nella società cooperativa è stabilito dal Consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione.

art.29 - Passaggio nella categoria soci ordinari

  1. Il passaggio da socio cooperatore speciale a socio cooperatore ordinario avviene con delibera del consiglio di amministrazione che deve valutare se il socio in prova abbia rispettato gli obiettivi prefissati inerenti:
    • a formazione professionale, conseguendo i livelli quanti/qualitativi prestabiliti nella delibera di ammissione;
    • gli impegni di partecipazione all’attività economico societaria della cooperativa finalizzati al pieno e consapevole inserimento nell’organizzazione aziendale, con condivisione della filosofia e dello stile di comportamento proprio della cooperativa, dei principi di fondo (cd. mission), dell’organizzazione interna della società cooperativa (partecipazione alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società; partecipazione all’elaborazione delle decisioni concernenti le scelte strategiche).
  2. Se i suddetti livelli non dovessero essere raggiunti, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio in prova secondo i termini e le modalità previste dallo statuto.
  3. A seguito della delibera di passaggio nella categoria dei soci ordinari il socio ha tempo 30 giorni per comunicare il numero di partita IVA e l'iscrizione alla propria cassa di previdenza quale libero professionista o piccolo imprenditore senza autonoma organizzazione.

art.30 - Ristorno per i soci speciali

  1. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno. Le modalità sono descritte all'articolo 10 comma 3 del presente regolamento.

art.31 - Formazione e inserimento

  1. La formazione del socio speciale verterà su tutto quanto è connesso all’attività della cooperativa.
  2. In primo luogo con la condivisione della filosofia aziendale attraverso la conoscenza, l’approfondimento dei principi su cui si fonda il modo di essere e di fare cooperazione, l’analisi di realtà e situazioni similari, lo studio della normativa che regola l’attività delle cooperative di produzione e lavoro.
  3. Il programma formativo dovrà inoltre portare a conoscenza dei soci tutta la normativa relativa alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'utilizzo dei software di collaborazione in uso tra i soci ordinari e la gestione delle commesse. In questi ultimi due punti saranno illustrati le modalità di collaborazione e condivisione delle informazioni tra i soci della cooperativa e le modalità di gestione dell'attività lavorative, suddivise in commesse, con l'attribuzione dei costi, la suddivisione del lavoro e l'attribuzione delle competenze.
  4. La formazione del socio in prova potrà concretizzarsi attraverso:
    • partecipazione a corsi di formazione affidati a personale esterno;
    • attivazione di attività di addestramento realizzata da personale interno qualificato
    • attività di autoapprendimento e stage coordinati da personale interno qualificato.
  5. L’inserimento dei soci speciali sarà realizzato mediante l’impegno dimostrato nell’assolvimento dei compiti affidati e sarà misurato in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e scopi sociali ed economici della cooperativa.
  6. Per l’ammissione alla categoria di socio ordinario, si prevede un meccanismo con procedura di verifica della possibilità di prosecuzione del rapporto societario da espletarsi prima dello scadere del periodo, attraverso:
    • un colloquio finale con domande sulle nozioni apprese nello svolgimento della parte teorica;
    • un riscontro sulla partecipazione a corsi di formazione affidati a personale esterno o interno rivolti anche al socio in prova (con verifica della percentuale di partecipazione);
    • un riscontro sulla partecipazione del socio in prova negli organi societari della cooperativa (ad esempio la partecipazione alle assemblee, agli incontri periodici, alle consultazioni).

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