E' costituita con sede nel comune di Trento la Società cooperativa denominata “POSIT SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA POSIT S.C.” (Progetti Open Source, Innovazione e Tecnologia).
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2037 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la capacità di gestire commesse e servizi non altrimenti possibili dal singolo socio libero professionista, valorizzando la competenza professionale e favorendo il lavoro di gruppo alle migliori condizioni economiche, professionali e sociali; fornire ai soci gli strumenti necessari al lavoro di gruppo e un ambiente idoneo all’attività perseguita in forma associata.
Favorire la conoscenza, l’utilizzo e lo sviluppo di software Open Source quale strumento privilegiato al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della L. 142/01.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l’Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni e dei costi per i servizi resi per l’attività professionale e la formazione.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività commerciale se complementare allo svolgimento delle attività contemplate nell’oggetto sociale.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
Possono essere soci le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività professionale o lavorativa.
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
L’Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’art. 11.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci
I soci hanno diritto di:
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente stabilito per legge ovvero presentata personalmente all’Organo amministrativo che rilascerà una ricevuta.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.
Decorsi due anni dall’ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.
Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o altro mezzo equivalente stabilito per legge ovvero presentata personalmente all’Organo amministrativo che rilascerà una ricevuta.
Il recesso diviene efficace per quanto riguarda il rapporto sociale decorso il periodo di preavviso. Salvo diversa e motivata decisione dell’Organo amministrativo anche l’ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il socio, si risolve con la stessa data del rapporto sociale.
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l’Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l’esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente stabilito per legge ovvero presentata personalmente all’interessato che firmerà una ricevuta.
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo ad un’apposita riserva indisponibile.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.
Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c..
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
L'Assemblea delibera inoltre il sovraprezzo e la quota annuale di partecipazione a carico dei soci ordinari, su proposta dell’Organo amministrativo.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
L’assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto ovvero mediante l’utilizzo di un sistema di gestione adottato dalla Cooperativa, disponibile in rete Internet, di calendari di gruppo, se nel regolamento viene stabilito l’obbligo di consultazione periodica e vi sia a disposizione un meccanismo di notifica per posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno due soci aventi diritto al voto rappresentanti almeno un quinto dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell’art. 19 del presente statuto, l’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, alla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.
La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci.
L’Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, sclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia ateria su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo amministrativo.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.
L’Amministratore unico o il presidente dell’Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, i compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
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